La gestione e la promozione del patrimonio artistico di famiglia è particolarmente sentita dalle nuove generazioni che possiedono grandi collezioni d’arte. Come supportarne la tutela nell’ordinamento giuridico italiano?
Per pianificazione del patrimonio si intendono tutte le attività volte a plasmare, pianificare e organizzare il patrimonio di un oggetto al fine di favorirne la conservazione, lo sviluppo e la trasmissione alle generazioni future. Soprattutto per il mercato dell’arte, una volta accumulato valore nei beni, è necessario gestire, conservare e promuovere il proprio patrimonio artistico, evitare che il suo valore si disperda e mantenere l’unità della sua collezione.
Nell’ordinamento italiano si possono individuare tre strumenti giuridici utilizzati nella trasmissione intergenerazionale delle collezioni d’arte: la fondazione di famiglia, la società semplice e il trust.
Fiducia familiare
Il trust è un atto tra vivi o mortis casa, costituito a scopo di atto privato, autonomo e legato a uno scopo pubblico, altruistico e meritevole della tutela di un soggetto giuridico (che, in questo caso, è una collezione d’arte ).
La fondazione di famiglia è di particolare interesse.
Benefici: Esso unisce le caratteristiche essenziali di un trust (i.e. personalità giuridica, separazione definitiva dei beni a fini di pubblica utilità e potere amministrativo) con la dimensione prettamente personale e familiare di altri istituti. Infatti, la creazione di un trust familiare consente di garantire il pubblico godimento di un bene privato (come un’opera d’arte) esercitando servilmente la volontà della famiglia così come risulta dallo statuto del trust. .
mali: ) richiede sia il controllo di diritto comune sulla destinazione e l’utilizzo dei beni di dotazione sia delle dotazioni monetarie per consentire l’efficacia e la continuità delle attività propedeutiche al raggiungimento dell’obiettivo individuato dal/i fondatore/i.
Società semplice
È uno strumento ampiamente utilizzato per i suoi innegabili vantaggi legali.
Benefici: Facilità di costituzione, flessibilità statutaria, gestione semplificata, elusione delle procedure concorsuali e di altre procedure concorsuali e altri vantaggi dal punto di vista fiscale. Questo tipo di istituto risponde all’esigenza di mantenere l’unità della collezione e consente al collezionista di conservare su di essa tutti i poteri amministrativi.
mali: Una semplice società di persone dovrebbe essere attentamente valutata per la sua capacità di definire regole di governance volte a mitigare gli effetti di eventuali dissapori tra eredi. Inoltre, la semplice comunità non consente di soddisfare agevolmente le eventuali diverse esigenze economiche degli eredi, che possono essere soddisfatte dalla valorizzazione di una o più parti della collezione. Infine, occorre tener conto anche delle norme giuridiche per determinare se i beni trasferiti in una società semplice possano essere attribuiti solo agli eredi e non ai vari coniugi dei discendenti.
Fede o credenza
Un trust è un istituto creato da paesi di diritto comune riconosciuto nel nostro paese dalla Convenzione dell’Aia del 1 luglio 1985. Si riferisce ad un rapporto giuridico instaurato da una persona, attraverso un’azione – inter vivos o mortis causa – in cui si trova un bene. Posto sotto il controllo di un fiduciario a beneficio di un beneficiario o per uno scopo specifico.
Benefici: I beni depositati nel trust e trasferiti al trustee a tale scopo non fanno parte del patrimonio personale del trustee, e quindi i beni del trust sono “distribuiti” a favore del beneficiario:
• “distaccato” nelle mani del trustee;
• non è soggetto alle pretese dei creditori personali del curatore;
• Non fanno parte delle collezioni familiari e immobiliari del fiduciario per scopi efficaci di pianificazione successoria e successoria.
Tale strumento, a differenza di una semplice società di persone, consentirebbe più agevolmente il mantenimento in comune della collezione, e consentirebbe anche di soddisfare efficacemente le eventuali esigenze economiche che uno degli eredi potrebbe avere domani, il che inciderebbe solo sullo status di beneficiario economico di quest’ultimo. .
mali: Trasferendo la proprietà delle opere in trust, si determina una “esclusione certa” in capo al collezionista (contrariamente alla semplice società, il collezionista perde la proprietà delle opere, ma diventa proprietario delle quote della società che è proprietario delle opere, quindi ne diventa proprietario “indiretto”.
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