Mercoledì 4 ottobre il Tribunale amministrativo della Martinica ha respinto il ricorso del governatore che chiedeva la sospensione delle deliberazioni per riconoscere la lingua creola come lingua ufficiale di quest’isola dell’India occidentale. “Il giudice del Tribunale amministrativo respinge il ricorso del governatore della Martinica che ha chiesto la sospensione temporanea delle deliberazioni dell’Assemblea della Martinica del 25 maggio 2023 sul riconoscimento della lingua creola come lingua ufficiale della Martinica”.spiega la Corte in A dichiarazione.
Il 25 maggio, tre giorni dopo le celebrazioni del 175° anniversario dell’abolizione della schiavitù sull’isola, i rappresentanti eletti dell’Assemblea della Martinica hanno adottato un testo contenente l’articolo 1Lui è Fa del creolo la sua lingua ufficiale allo stesso modo del francese.
Richiesta di ritiro
Il 25 luglio, il garante del controllo di legalità delle deliberazioni degli enti locali, Jean-Christophe Bouvier, governatore della Martinica, ha chiesto al presidente dell’organo esecutivo della Comunità regionale della Martinica (CTM) di ritirare questo articolo, ricordandogli che Il primo comma del capitolo 2 della Costituzione del 4 agosto 1958 prevede che “la lingua della Repubblica è il francese”.. Il presidente del comitato esecutivo del marchio comunitario, Serge Leccemi, si è rifiutato di accogliere la richiesta del governatore, che l’11 settembre ha deferito la questione al giudice.
Secondo la corte, “Articolo 1Lui è La deliberazione del 25 maggio 2023 con cui l’Assemblea della Martinica riconosce il creolo come lingua ufficiale della Martinica, al pari del francese, è priva di qualsiasi significato normativo e non ha altro effetto se non quello di autorizzare il Presidente affinché “il Consiglio trasmetta il progetto di legge annunciato come previsto dall’articolo 3 della deliberazione.”.
Lo prevede l’articolo 3 “Trasferisce il presidente dell’Associazione della Martinica[te] Il progetto di legge sarà inviato al Primo Ministro, al rappresentante dello Stato nell’autorità locale e ai presidenti dell’Assemblea nazionale e del Senato”..