lunedì, Marzo 10, 2025

La partenza anticipata di un volo apre il diritto al risarcimento

Quando un aereo decolla più di un’ora fa, può considerarsi cancellato da una decisione della Corte di giustizia europea.

Se una compagnia aerea deve risarcire un passeggero per un lungo ritardo nel decollo o nell’atterraggio di un volo, è vero anche il contrario.

Certo, la situazione è meno frequente ma a l’ultima decisione La giustizia europea conferma che in caso di partenza prevista dalla compagnia, il volo può considerarsi cancellato, il che apre il diritto al risarcimento.

“Un volo è considerato ‘cancellato’ quando è stato servito dal vettore aereo per più di un’ora. In caso di prenotazione per un determinato volo, il diritto al risarcimento può essere esercitato nei confronti del vettore aereo effettivo anche se il prenotazione non è stata trasferita a quest’ultimo”, si legge.

Da 250 a 600 euro

La decisione fa seguito a diverse denunce presentate dai passeggeri in Germania contro Azurer, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines e Ludamustion. Successivamente i Tribunali Regionali hanno adito la Corte di Giustizia Europea per stabilire se tali passeggeri potessero beneficiare dei diritti previsti dal Regolamento sui diritti dei passeggeri aerei, tra cui in particolare il diritto al risarcimento (nella misura, a seconda della distanza, di 250 , 400 o 600 euro) In caso di cancellazione o ritardo prolungato.

Per il tribunale, quando il volo è servito «in più di un’ora», «l’avanzamento deve ritenersi importante perché può arrecare gravi disagi ai passeggeri, alla stregua del ritardo».

Per chiarire: “Tali progressi fanno perdere ai passeggeri la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di organizzare il volo o l’alloggio in base alle loro aspettative. Pertanto, il passeggero in particolare potrebbe doversi adattare notevolmente alla nuova partenza in quel momento del suo volo per poterlo prendere o anche, pur prendendo tutte le precauzioni necessarie, non poter salire a bordo dell’aereo”.

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Principio applicabile ai voli e ai pacchi secchi

Pertanto, “il vettore aereo deve sempre corrispondere l’importo totale del risarcimento (e quindi, a seconda della distanza, 250, 400 o 600 euro). Non ha la possibilità di una riduzione del 50% dell’eventuale risarcimento da pagare in Sulla base del fatto che è stato offerto al passeggero un reindirizzamento che gli permetta di raggiungere senza indugio la sua destinazione finale”.

Questo principio si applica ai voli a secco ma anche ai voli inclusi nell’offerta Volo Programmato + Alloggio. “Non importa, a questo proposito, che l’organizzatore abbia o meno ricevuto conferma dal vettore aereo di riferimento in merito agli orari di partenza e di arrivo di tale volo. Non si può infatti chiedere al passeggero di ottenere informazioni sui rapporti tra l’organizzatore e il vettore aereo”, si legge.

Ma in ogni caso, deve essere in possesso di una “prenotazione confermata”.

Oliver Schechbortich Giornalista presso BFM Business

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